24 MAG - Con riferimento ai quesiti posti da alcuni Ordini e relativi alla configurabilità di un rimborso forfettario per la pratica professionale in farmacia (art. 12 L. 475/1968), la Federazione degli Ordini ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che la pratica professionale, non configurando un autonomo rapporto di lavoro e non individuando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell’ambito di uno qualsiasi dei rapporti giuridici ammessi dall’ordinamento (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione, ecc…).
In linea generale, pertanto, non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero professionale con la previsione di un rimborso forfettario.
In merito, tuttavia, deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il “praticante” è comunque un professionista abilitato e iscritto all’albo e, pertanto, non è un tirocinante (si ricorda, in proposito, che, per la professione di farmacista, il tirocinio fa parte del corso di studi, a differenza di quanto accade per altre professioni, ad esempio, quella forense, in cui è finalizzato al conseguimento dell’abilitazione).
Alla luce di tali considerazioni ed anche in ragione della specifica sanzione, fissata dall’art. 18 del Codice Deontologico del Farmacista, per il professionista che “pone in essere o favorisce forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi”, si ritiene che la previsione di un rimborso forfettario sia giustificato solo qualora l’attività del praticante si configuri effettivamente come prestazione libero professionale e non presenti le caratteristiche di un rapporto di lavoro di altro genere (ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica, ecc…).
In tal caso, infatti, sarebbero applicabili anche le sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla normativa giuslavorista di riferimento.
E’ infine opportuno ricordare che, già con circolare n. 2237 del 4 maggio 1988, la Federazione ha ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata la conseguimento della “pratica professionale”, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un inammissibile sfruttamento dell’attività del professionista praticante.
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