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Fatturazione elettronica. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per il 2019, gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture contenenti sia prestazioni sanitarie che di altra natura per le quali i cittadini hanno manifestato opposizione all’utilizzo dei dati.
21 GIU - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, che fornisce numerosi chiarimenti sul tema della fatturazione elettronica. Per quanto di interesse, si ribadisce che, per l’anno 2019, alla luce dell’art. 10 bis del D.L. n. 119/2018, come da ultimo modificato, gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni di altra natura in un unico documento e con riferimento alla fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In tutti questi casi, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero, come chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
 
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Si rammenta, infine, che le farmacie e gli esercizi commerciali sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche attraverso SdI per cessioni i cui dati non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e a ricevere documenti di fatturazione in formato elettronico per le fatture provenienti dai fornitori.

In proposito, nel rinviare a quanto indicato nella circolare federale n. 11353 del 29 gennaio u.s. per quanto concerne le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, si segnala che l’Agenzia ha specificato che, ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo, contano solo le fatture transitate attraverso lo SdI, correttamente elaborate e non quelle scartate.
 
21 giugno 2019
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