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Ministero della Salute. Prorogata la pubblicazione del registro transitorio degli alimenti soggetti alla procedura di notifica (Nsis)
I prodotti notificati antecedentemente al 1° gennaio 2015 e oggetto di movimentazione dopo tale termine per “variazioni” sono inclusi solo nei registri transitori, per cui, se persiste l’interesse alla loro commercializzazione, occorre procedere ad una “nuova notifica” nel sistema online. Il termine del 30 giugno 2019 per la rinotifica è stato prorogato (fino a data da definire) in considerazione delle difficoltà segnalate.
21 GIU - il Ministero della salute, con nota del 5.6.2019, ha comunicato che il Registro transitorio degli alimenti soggetti a procedura di notifica attraverso il sistema NSIS (comprendente i prodotti notificati e movimentati fino al 31 dicembre 2014) continuerà ad essere pubblicato anche dopo il 30 giugno.

In proposito, si rammenta che i prodotti notificati antecedentemente al 1° gennaio 2015 e oggetto di movimentazione dopo tale termine per “variazioni” sono inclusi solo nei registri transitori, per cui, se persiste l’interesse alla loro commercializzazione, occorre procedere ad una “nuova notifica” nel sistema online.

Il termine del 30 giugno 2019 per la rinotifica, precedentemente indicato dal Dicastero, è stato prorogato (fino a data da definire) in considerazione delle difficoltà, segnalate da parte di vari OSA (Operatori del Settore Alimentare), nel completare le rinotifiche online di tutti i prodotti entro tale termine.
Si evidenzia, inoltre, che nel sistema online è stata inserita una nuova funzione “Notifica prodotto invariato” (vedi FAQ 9) che va utilizzata per la rinotifica dei prodotti presenti nel registro transitorio ai fini di un loro accesso facilitato del registro nazionale.
 
Come precisato sul sito del Ministero (FAQ 33), va infatti tenuto presente che non solo prodotti notificati in data antecedente al 1° gennaio 2015, ma anche prodotti notificati prima del 2008, al momento inclusi solo nei “registri transitori”, sono ancora in commercio e non risultano movimentati con la trasmissione di una nuova etichetta perché nel corso del tempo hanno subito esclusivamente modifiche imposte dall’evoluzione normativa.
 
Tali prodotti, per l’ingresso nel “registro”, vanno rinotificati attraverso la procedura online:
1. con il pagamento della tariffa, se con la rinotifica sono oggetto di variazioni su base volontaria rispetto alla notifica originaria;
2. senza il pagamento della tariffa, se con la rinotifica NON sono oggetto di variazioni su base volontaria rispetto alla notifica originaria utilizzando la funzionalità di “NOTIFICA PRODOTTO INVARIATO”.
 
Per completezza, si rammenta infine che le tipologie di alimenti che possono essere notificate in NSIS sono le seguenti:
1. con il pagamento della tariffa, se con la rinotifica sono oggetto di variazioni su base volontaria rispetto alla notifica originaria;
2. senza il pagamento della tariffa, se con la rinotifica NON sono oggetto di variazioni su base volontaria rispetto alla notifica originaria utilizzando la funzionalità di “NOTIFICA PRODOTTO INVARIATO”.
- Integratori alimentari (Dir. 2002/46/CE)
- Alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. CE 1925/2006)
- Alimenti addizionati di vitamine e minerali per bambini da 1 a 3 anni (ex latti di crescita - Reg. CE 1925/2006)
- Alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci (Reg. UE 828/2014)
-  FSG – Alimenti a fini medici speciali (Regolamento UE 2016/128)
- FSG – Formule per lattanti (Dir. 2006/141/CE)
- FSG – Formule di proseguimento con sostanze diverse da quelle elencate nell’allegato 2 del regolamento (UE) 2016/127 o con idrolizzati proteici: la notifica deve essere effettuata a decorrere, nel primo caso, dal 22 febbraio 2020 e nel secondo caso dal 22 febbraio 2021
- FSG – Alimenti proposti come diete totali per la riduzione del peso (Reg. UE 2017/1798): la notifica deve essere effettuata a decorrere dal 27 ottobre 2022.
21 giugno 2019
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