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Anche per il Consiglio di Stato è “illegittimo” l’acquisto di una farmacia privata da parte di un soggetto pubblico
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia, ha ribadito l’illegittimità dell’operazione negoziale con cui l’AGEC (azienda speciale cui il Comune di Verona ha affidato la gestione del servizio farmaceutico comunale) ha acquistato tutte le quote della società in nome collettivo proprietaria della farmacia in gestione provvisoria, con l’accordo che il Comune di Verona assumesse la titolarità della farmacia in questione, mentre ad AGEC fosse affidata la gestione della stessa. LA SENTENZA
20 APR - Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2367/2019, ha confermato la sentenza del Tar Veneto n. 633/2018, dichiarando illegittimi gli atti con cui era stata concessa e ratificata l’autorizzazione, all’apertura di una farmacia privata, dall’ULSS ad AGEC (azienda speciale cui il Comune di Verona ha affidato la gestione del servizio farmaceutico comunale) e al Comune di Verona.

La questione è stata originata dai ricorsi proposti, nel 2009, dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, da Federfarma Verona e da due farmacisti non ancora titolari di farmacia in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per l’assegnazione di sede farmaceutica.
 
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia, ha ribadito l’illegittimità dell’operazione negoziale con cui l’AGEC, a ridosso della scadenza del periodo transitorio consentito per la gestione da parte degli eredi non farmacisti, ha acquistato tutte le quote della società in nome collettivo proprietaria della farmacia in gestione provvisoria, con l’accordo che il Comune di Verona assumesse la titolarità della farmacia in questione, mentre ad AGEC fosse affidata la gestione della stessa.
 
I Giudici hanno precisato che tale operazione si pone in contrasto con la normativa in materia di titolarità e trasferimento delle farmacie ed, in particolare, con l’art. 12 della legge n. 475/1968, in base al quale il trasferimento delle farmacie private può avvenire solo a favore di un privato farmacista, nonché con l’art. 9 della medesima legge che consente, qualora la farmacia resti vacante, l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune.
 
Nel caso di specie, infatti, l’intera operazione realizzata ha consentito ad A.G.E.C. – e non già al Comune, titolare del potere di prelazione – di esercitare ante tempus e in modo surrettizio la prelazione su una sede che, al momento, non si era resa ancora vacante, “senza che tale scelta, discrezionale, fosse adeguatamente motivata quanto al rispetto di presupposti e limiti fissati dalla legge per l’assunzione della titolarità della farmacia da parte del Comune, anche tramite azienda speciale”.
20 aprile 2019
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