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Concorso farmacie. Consiglio di Stato: “Comune deve motivare scelta del luogo dove collocarle”
L’aumento del numero delle farmacie comporta una riduzione della clientela per le farmacie preesistenti e la restrizione delle circoscrizioni di riferimento. I Giudici hanno chiarito che l’esistenza di una motivazione plausibile, ancorché sintetica, è sufficiente a giustificare la localizzazione, mentre non lo è il mero richiamo a formule stereotipe o a petizioni di principio. LA SENTENZA
16 LUG - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2293 del 17.04.2018, si è pronunciato in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario e sull’obbligo ricadente in capo al Comune di motivare la scelta del luogo dove collocare gli esercizi farmaceutici.

In particolare, i Giudici hanno chiarito che l’aumento del numero delle farmacie comporta una riduzione della clientela per le farmacie preesistenti e la restrizione delle circoscrizioni di riferimento degli esercizi. Sebbene non esista alcuna preclusione nella localizzazione delle nuove sedi già servite, la norma richiede, quindi, di ponderare gli interessi contrapposti, alla luce dei criteri dell’equa distribuzione e della più ampia accessibilità del servizio, con riferimento alle caratteristiche del contesto territoriale.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che “[...] pur riconoscendosi l’ampia discrezionalità dei comuni nel valutare le esigenze del servizio farmaceutico e organizzarne la dislocazione sul proprio territorio [...] si richiede comunque una motivazione che dia conto della coerenza della scelta con i criteri normativi di localizzazione, oltre che con i canoni della logica (cfr. Cons. Stato, III, n. 2539/2017 e n. 1153/2015)”.

L’esistenza di una motivazione plausibile, ancorché sintetica, infatti, è sufficiente a giustificare la localizzazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 223/2018), mentre non lo è il mero richiamo a formule stereotipe o a petizioni di principio (cfr. Cons. Stato, III, n. 2557/2017).
16 luglio 2018
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