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Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale
Il provvedimento, in vigore dal 27 gennaio, si inquadra nel più ampio contesto delle semplificazioni amministrative previste dalla riforma del 2015 ed interviene su alcune disposizioni del C.A.D., anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea. 
05 APR - Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 gennaio è stato pubblicato il Decreto legislativo 217/2017 recante modificazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.), ai sensi dell'articolo 1 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. “riforma Madia”).

Il provvedimento, in vigore dal 27 gennaio u.s., si inquadra nel più ampio contesto delle semplificazioni amministrative previste dalla riforma del 2015 sopra richiamata ed interviene su alcune disposizioni del C.A.D., anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, coerentemente con le previsioni dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 179 del 2016 (cfr circolare federale n. 10107 del 16.9.2016).
 
Nell’evidenziare di seguito, in sintesi, le principali novità di interesse, si rinvia al documento allegato (cfr all. 1) per un esame più approfondito delle nuove disposizioni del Codice che riguardano anche gli Ordini in quanto pubbliche amministrazioni, nonché al glossario (cfr all. 2) per una più rapida comprensione dei termini tecnici di maggior uso in materia.
 
Sintesi delle novità e degli adempimenti per gli Ordini
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti al sistema di conservazione sostitutiva, secondo le regole tecniche previste dal DPCM 13 novembre 2014 in materia di formazione del documento informatico e dal DPCM 3 dicembre 2013 in materia di conservazione sostitutiva, resta sospeso fino all’adozione delle suddette linee guida che saranno adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).
 

Le amministrazioni pubbliche ed i professionisti tenuti all'iscrizione in albi devono dotarsi di un domicilio digitale. I domicili digitali, definiti a partire dagli indirizzi PEC, sono eletti secondo le modalità che saranno stabilite con le Linee guida da emanarsi dall’AGID. Anche tale disposizione sarà, pertanto, operativa a seguito dell’adozione di tali Linee guida.
 
E’ affidata ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione della data a decorrere della quale le comunicazioni tra gli utenti che non abbiano eletto un domicilio digitale e le amministrazioni pubbliche (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) debbano avvenire necessariamente ed esclusivamente in forma elettronica. Il medesimo decreto determinerà le modalità di assegnazione di un domicilio digitale a chi non l'abbia e le “altre modalità” di consegna a coloro che non siano in grado di accedere direttamente ad un domicilio digitale.

In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel suddetto decreto, le P.A. possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale (ossia non dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata) come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 (cfr. circolare federale 10446 del 16.05.2017).
 
Per quanto riguarda l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale (Responsabile per la transizione digitale) la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Per le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato (e, quindi, per gli Ordini provinciali), le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione possono essere esercitate anche in forma associata tra più Enti. 
05 aprile 2018
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