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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge europea 2017. Le novità
Si evidenziano le disposizioni di cui all’articolo 3, relativo alla tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE, che prevedono l’inserimento, da parte di tutti i soggetti della filiera, di taluni dati, mediante la ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali.
18 DIC - Nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre u.s. è stata pubblicata la Legge europea 2017, in vigore dal prossimo 12 dicembre, che - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla L. 234/2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea.

L'articolato contiene disposizioni di natura eterogenea che intervengono, tra l'altro, nei seguenti ambiti settoriali: libera circolazione delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell’ambiente; energia.

Per quanto di interesse, si evidenziano le disposizioni di cui all’articolo 3, relativo alla tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE, che prevedono l’inserimento, da parte di tutti i soggetti della filiera, di taluni dati, mediante la ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali.
 
In particolare, è previsto che i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari, nonché i medici veterinari, attraverso la prescrizione del medicinale veterinario, inseriscono nella banca dati centrale istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

La banca dati è alimentata esclusivamente con i dati della ricetta elettronica che, dal 1° settembre 2018, sarà obbligatoria per la prescrizione dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati.
Il medesimo articolo 3 commina, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00 per chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche.
18 dicembre 2017
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