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Agenzia Entrate. Chiarimenti su prestazioni sanitarie in farmacia, regime Iva e obblighi certificazione
L’esenzione da Iva delle prestazioni sanitarie è subordinata alla natura della prestazione (che deve essere riconducibile a diagnosi, cura e riabilitazione) e al soggetto che la effettua (deve essere un soggetto abilitato all’esercizio della professione). Alle prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico è applicabile l'esonero dall'emissione della fattura, qualora questa non sia richiesta dal cliente.
29 MAG - Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento, ai fini IVA, di alcune prestazioni effettuate direttamente all'interno delle farmacie e sui relativi obblighi di certificazione, per consentire, ai destinatari di tali servizi, la deduzione o la detrazione delle relative spese.

L’effettuazione di servizi ulteriori rispetto alla somministrazione dei farmaci, così come previsto dal D. Lgs. n. 153/2009 e dai successivi decreti attuativi, determina, infatti, la necessità di individuare il corretto regime IVA applicabile alle singole prestazioni.

Al riguardo, l'Agenzia, in via preliminare, ha ricordato che, sulla base della propria prassi più che consolidata (cfr., da ultimo, la Risoluzione 20 dicembre 2011 n. 128/E) ed in linea con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell'Unione Europea (cfr. Corte di Giustizia Ue 10 settembre 2002 causa C-141/00), l’art. 10, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, subordina l’esenzione da IVA delle prestazioni sanitarie alla contemporanea sussistenza di due requisiti: uno oggettivo, relativo alla natura della prestazione (che deve essere riconducibile a diagnosi, cura e riabilitazione) e l’atro soggettivo che fa riferimento, invece, al soggetto che la effettua (deve essere un soggetto abilitato all’esercizio della professione). La mancanza anche di uno solo dei due presupposti determina il venir meno del trattamento esentativo e l'applicabilità dell'imposta con l'aliquota ordinaria.

Dopo aver effettuato tale precisazione di carattere generale, la Risoluzione passa, quindi, in rassegna le singole attività affermando che:
a) le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), punto 4), del D.Lgs. n. 153/2009, vista la ricorrenza di entrambi i presupposti richiesti dalla legge, sono senz'altro esenti da IVA;
b) le prestazioni di analisi di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, ai sensi dell'art. 1, comma, 2 lett. e), del D.Lgs. n. 153/2009, se eseguite direttamente dal paziente, utilizzando le apparecchiature automatiche presenti nella farmacia e, perciò, in assenza di ausilio di un professionista sanitario sono invece soggette ad IVA con aliquota ordinaria, essendo mancante, in questa ipotesi, il presupposto soggettivo sopra elencato;
c) le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 153/2009, se prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’art. 3 del D.M.- 16 dicembre 2010, sono esenti da IVA;
d) il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti, di cui agli artt. 3 e 9 del D.M. 8 luglio 2011, è, invece, soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria, essendo mancante il requisito oggettivo.

Con riferimento alle modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la predetta Risoluzione chiarisce, inoltre, che alle prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (come disposto dall'art. 22, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972) è applicabile l'esonero dall'emissione della fattura, qualora questa non sia richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell'operazione.

Dal momento che le farmacie rientrano, certamente, nell'ambito dei locali “aperti al pubblico”, secondo l'accezione fornita dalla norma richiamata e come precisato già dalla Risoluzione 12 luglio 1996, n. 119/E, l’esonero dall’emissione della fattura è applicabile anche nei loro confronti.

Da ultimo, l'Agenzia delle entrate esclude, per le farmacie, la presenza di preclusioni all’utilizzo del c.d. “scontrino parlante” (contenente il codice fiscale del destinatario, oltre alla natura, alla qualità e alla quantità dei servizi prestati) ai fini della certificazione delle prestazioni. Ciò anche in considerazione del fatto che tale indicazione è funzionale al successivo inoltro dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014) e che i singoli professionisti sanitari emettono – a loro volta – fattura alla farmacia per le attività svolte nei locali di quest'ultima.
29 maggio 2017
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