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Omissione della firma autografa e indicazione del nominativo del soggetto responsabile
La Federazione richiama l’attenzione sulla possibilità di sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
16 MAG - Si rammenta che, in base al disposto dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, la firma autografa, prevista per la validità dei documenti, può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Pertanto, gli Ordini provinciali e la Federazione potranno avvalersi di tale semplificazione amministrativa, apponendo sotto l’indicazione del nominativo la dicitura “firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993”.
16 maggio 2017
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