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Siglato l’Accordo sulla formazione continua nel settore salute in Stato-Regioni. La Fofi avvia il dossier formativo per il 2017-2019
Nella prima e seconda parte sono ricordati i ruoli degli attori del sistema con particolare riguardo alle funzioni della Commissione Nazionale e delle sue sottosezioni, del Comitato di Presidenza, della Segreteria, degli organi ausiliari, degli Ordini e del Cogeaps. Nella terza parte, gli artt. 24-40 disciplinano diritti e obblighi nella formazione continua da parte dei professionisti sanitari. IL TESTO
27 APR - Lo scorso 2 febbario è stato siglato l’accordo recante “La formazione continua nel settore “Salute” in sede di Conferenza Stato-Regioni con il quale viene riorganizzato sotto- forma di testo unico il settore dell’Educazione continua in medicina.

Nella prima e seconda parte (artt. 1-23) dopo una ripresa delle definizioni in tema di Ecm, sono ricordati i ruoli degli attori del sistema con particolare riguardo alle funzioni della Commissione Nazionale e delle sue sottosezioni, del Comitato di Presidenza, della Segreteria, degli organi ausiliari (Osservatorio nazionale, Comitato di Garanzia, Consulta Nazionale, Comitato Tecnico delle Regioni), degli Ordini e del Cogeaps.

L’art. 21, in particolare, ricorda le seguenti funzioni spettanti agli Ordini e alle rispettive Federazioni in tema di Ecm:
- vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti, emanando, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo;

- attestano ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero dei crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificano il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio;
- propongono alla Commissione nazionale, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale;

- possono conseguire l’accreditamento come provider Ecm: almeno il 50% delle attività effettivamente pianificate nel piano formativo, tuttavia, deve riguardare l’etica, la deontologia, la legislazione, l’informatica, l’inglese scientifico e la comunicazione in ambito sanitario;

- partecipano, in qualità di auditor, al processo di verifica della qualità della formazione continua;

- sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti acquisiti tramite formazione individuale previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione. I professionisti trasmettono i dati al Cogeaps che, tramite strumenti informatici, ne consente la registrazione agli Ordini. Gli Ordini, su richiesta, possono delegare funzioni operative al Cogeaps.

Nella terza parte, gli artt. 24-40 disciplinano diritti e obblighi nella formazione continua da parte dei professionisti sanitari. In particolare:
- si ribadisce il diritto/dovere all’accesso alla formazione continua per ogni professionista sanitario (art. 24);

- viene prevista una normativa di dettaglio con la redazione di un apposito Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (artt. 26-27);

- si conferma l’importanza del nuovo strumento del Dossier formativo (art. 29) che deve essere coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento;

- si ribadiscono i criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività Ecm (art. 31);

- si conferma il ruolo degli Ordini nella certificazione dei crediti formativi (art. 35).

Su tali punti è già intervenuta nel dettaglio la circolare federale n. 10.251 del 22 dicembre u.s. La parte IV dell’accordo, infine, disciplina l’iter di accreditamento dei Provider e degli eventi da questi erogati (artt. 41-98) con particolare attenzione al conflitto di interessi, alle sponsorizzazioni, alle verifiche e alle violazioni della regolamentazione in tema di Ecm.
 
La Federazione, che ha sollecitato e sostenuto tale innovazione fin dall’inizio, sta realizzando il proprio dossier formativo di gruppo scegliendo anzitutto i seguenti obiettivi formativi tra quelli consentiti dalla Commissione nazionale Ecm:
- “Contenuti tecnico-professionali specifici del farmacista” corrispondente all’obiettivo formativo Ecm tecnico-professionale n. 18;

- “La comunicazione con il paziente” corrispondente all’obiettivo formativo Ecm di processo n. 12.

La Federazione si riserva di individuare e comunicare agli Ordini ulteriori obiettivi formativi validi per il triennio 2017-2019.

Sulla base di tali obiettivi formativi, si sta provvedendo, inoltre, a realizzare una serie di corsi Fad Ecm coerenti che saranno on-line già nel corso del 2017. Seguirà in tal senso una dettagliata circolare nonché le istruzioni per la partecipazione dei farmacisti al dossier formativo di gruppo non appena l’Agenas e il Cogeaps avranno predisposto le procedure amministrative e gli strumenti informatici per la realizzazione dello stesso.

Per favorire la più ampia adesione degli iscritti al dossier formativo, inoltre, il Comitato Centrale della Federazione, nell’ambito del contributo concesso agli Ordini per l’espletamento dei corsi di aggiornamento professionale, ha deliberato di aumentare del 50% lo stesso contributo in caso di corso Ecm che abbia uno tra gli obiettivi formativi sopra indicati.

In tal caso, nella consueta richiesta di contributo presentata dall’Ordine agli uffici federali, dovrà essere allegata la schermata di accreditamento Ecm comprovante l’obiettivo formativo individuato.
27 aprile 2017
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