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Per i distributori automatici che non dispongono di una porta di comunicazione l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati scatterà dal 1 gennaio 2018
Per tale tipologia di distributori la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento che, a decorrere dal 30 giugno 2017, sostituiscono quelle dell’Agenzia del 30 giugno 2016 e, in fase di prima applicazione, saranno obbligatorie a partire dalla data del 1 gennaio 2018.
12 APR - Si fa seguito alla circolare federale n. 10316 del 7.2.2017 per segnalare che, con provvedimento dell’Agenzia digitale del 30 marzo 2017, sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Il provvedimento riguarda i distributori automatici che non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Per tale tipologia di distributori la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in oggetto - che, a decorrere dal 30 giugno 2017, sostituiscono quelle allegate al provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno 2016 - e, in fase di prima applicazione, saranno obbligatorie a partire dalla data del 1 gennaio 2018.
 
I soggetti passivi IVA che utilizzano i suddetti distributori devono comunicare all’Agenzia delle entrate entro la data di messa in servizio degli stessi la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione, nonché le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.

Si evidenzia inoltre che per i distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è presente il Registratore telematico, avente le caratteristiche tecniche descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi può essere adempiuto utilizzando il suddetto Registratore telematico.

Si rammenta, infine, che, come già evidenziato nella circolare federale n. 10316 sopra richiamata, per quanto riguarda i distributori automatici dotati delle caratteristiche di cui al provvedimento del 30 giugno 2016 e quindi di una porta di comunicazione, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie dal 1 aprile 2017.
12 aprile 2017
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