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Pregiudizialità. La Corte dei Conti riconosce l'autonomia del giudizio amministrativo-contabile rispetto a quello penale
In pendenza di un giudizio penale, mentre il procedimento disciplinare deve essere obbligatoriamente sospeso per attendere la definizione della vicenda penale, quello amministrativo-contabile presso la Corte dei Conti può continuare, non essendo prevista dalla normativa vigente una sospensione obbligatoria per quest’ultimo.
11 GEN - La Fofi informa che, di recente, la Corte dei Conti, in tema di pregiudizialità, ha espressamente riconosciuto l’autonomia del giudizio amministrativo-contabile rispetto a quello penale, ritenendo non necessaria la sospensione del predetto giudizio contabile nel caso di contemporanea pendenza dei due processi.
 
In particolare, i giudici contabili hanno precisato che: “la definizione del giudizio penale non si pone in una relazione di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile: pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest’ultimi una pluriqualificazione giuridica (penale ed amministrativo-contabile) che rende i giudizi reciprocamente autonomi ed indipendenti” (in tal senso, sent. Corte dei Conti, II sez. app., n. 1101 del 28/10/2016; sent. Corte dei Conti, I sez. app., n. 396 del 26/10/2016; sent. Corte dei Conti, III sez. app., n. 481 del 06/10/2016).
 
Si rammenta tuttavia che, con riferimento ai procedimenti disciplinari, l’orientamento della giurisprudenza, al contrario, è costante nel ritenere obbligatoria la sospensione del procedimento disciplinare azionato nelle more della definizione del giudizio penale in corso.
 
In tal senso, appare utile segnalare la recentissima pronuncia n. 15206 del 22.07.2016, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento preesistente (cfr. sent. Cass. SS. UU. n. 4893 dell’8.03.2006), hanno affermato che: “ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare […] allorché i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi fatti, e quindi ai fini della sussistenza dell'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione del procedimento penale per quei fatti, la circostanza che la contestazione dei fatti all'imputato sia avvenuta nel procedimento penale con l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (nella specie, quella degli arresti domiciliari) assume carattere decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento disciplinare”.
 
Pertanto, in pendenza di un giudizio penale, mentre il procedimento disciplinare deve essere obbligatoriamente sospeso per attendere la definizione della vicenda penale, quello amministrativo-contabile presso la Corte dei Conti può continuare, non essendo prevista dalla normativa vigente una sospensione obbligatoria per quest’ultimo.
11 gennaio 2017
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