Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Venerdì 19 APRILE 2024
Farma Talk - Farmacia dei servizi
Federazione e Ordini
Flebinec Plus
Segui ilFarmacistaOnline
Federazione e Ordini
Tar Emilia Romagna su autorizzazione insegne farmacia
Secondo il Comune, posto che nel 2017 alla gestione della farmacia in forma di impresa individuale era subentrata una Società di nuova costituzione, il precedente titolo abilitativo (del 2003) avrebbe perso efficacia con conseguente necessità di emissione di una nuova autorizzazione, previo compimento di un'istruttoria completa e non limitata alla sola presa d'atto della mutata denominazione dell'impresa.
21 OTT -

Si informa che il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n. 647 del 16 agosto 2022, si è pronunciato sul ricorso di un farmacista diretto ad ottenere l’annullamento della nota comunale recante il (parziale) diniego opposto dall’amministrazione locale alla richiesta di autorizzazione (conferma) all’istallazione di insegne della farmacia.

Nello specifico, il Comune ha negato l’autorizzazione ai seguenti strumenti:
a) una croce bifacciale a bandiera (cm150x150) con la scritta "farmacia omeopatia" posta fuori da un portico, variata rispetto alla precedente che non comprendeva la predetta scritta;
b) un’insegna a croce quadrata, monofacciale e luminosa, 130x100cm, realizzata difformemente dal disegno allegato alla precedente autorizzazione risalente al 2003 nel sotto-portico.

L'impostazione dell'Ente locale è stata accolta sul presupposto che nel titolo autorizzativo del 2003 era precisato – data la previsione di cui all’art. 9 del regolamento del Comune - che l'autorizzazione "perde immediatamente efficacia nei casi di: variazione di Ragione Sociale, voltura dell'attività cui si riferisce, variazione di qualsiasi caratteristica dei relativi mezzi (...)".

Secondo il Comune, posto che nel 2017 alla gestione della farmacia in forma di impresa individuale era subentrata una Società di nuova costituzione, il precedente titolo abilitativo (del 2003) avrebbe perso efficacia con conseguente necessità di emissione di una nuova autorizzazione, previo compimento di un'istruttoria completa e non limitata alla sola presa d'atto della mutata denominazione dell'impresa.

Le insegne, peraltro, erano state innovate dalla ricorrente in difetto del nulla osta prescritto dato che “alla croce a bandiera è stata aggiunta la scritta mentre la croce sotto-portico risulta spostata e affiancata da una centralina elettrica. Risulterebbero anche modificate le tre croci sotto il portico, con l’inserimento di una luce a led intermittente in luogo della precedente luce fissa”.

Il Tar, nel condividere la tesi del comune, ha evidenziato che la circostanza – integrando una "variazione di qualsiasi caratteristica dei relativi mezzi" – costituisce una concorrente causa di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione pregressa e che la riedizione dell’istruttoria – come sostenuto dal Comune - era atto dovuto in quanto la modifica della luminosità delle insegne, da luce fissa a luce intermittente al neon, comportava, comunque, la valutazione di compatibilità con la specifica legge regionale sulla riduzione dell'inquinamento luminoso e sul risparmio energetico.

L’alterazione della situazione di fatto, peraltro, non era stata neppure tempestivamente notiziata all’Amministrazione competente.

Le suesposte argomentazioni – come pure le ulteriori che hanno determinato il rigetto del ricorso – evidenziano come per il TAR la normativa locale sia decisiva ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esposizione delle insegne della farmacia.

21 ottobre 2022
Ultimi articoli in Federazione e Ordini
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001