Tar Catanzaro ribadisce divieto di cumulo sedi per il farmacista
Il farmacista non può essere contestualmente titolare, né in forma individuale né in forma associata, di due sedi farmaceutiche e, ove si trovi in siffatta situazione di cumulo, deve tempestivamente scegliere tra l’una o l’altra sede.
01 DIC - Si informa che il Tar Calabria Catanzaro, con
sentenza n. 1758 del 10 ottobre 2021, ha rimarcato il principio, notoriamente operante in materia, secondo cui il farmacista non può essere contestualmente titolare, né in forma individuale né in forma associata, di due sedi farmaceutiche e, ove si trovi in siffatta situazione di cumulo, deve tempestivamente scegliere tra l’una o l’altra sede.
Tale regola – sottolinea la sentenza – è affermata, in via generale, dall’art. 112 del R.D. 1265/1934, nella parte in cui prescrive: «è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso».
La decisione, inoltre, rileva che, in linea con quanto recentemente statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “la medesima regola vale anche con riferimento al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche”.
Tale assunto si desume dal combinato disposto dell’art. 11, comma 3, del DL 1/2012, che impedisce, salve specifiche eccezioni, la partecipazione al concorso ai soggetti già titolari di farmacie, e dell’art. 11, comma 5, del DL 1/2012, che consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso per più sedi (in due sole regioni o province autonome), ma non anche di ottenerle entrambe, poiché in caso di doppia assegnazione sussiste l'obbligo, sancito in via generale dall'art. 112 R.D. n. 1265 del 1934 di optare per l'una o per l'altra.