Federazione e Ordini
Sospensione per mancata vaccinazione. All’Ordine spettano solo compiti informativi. La sentenza del Tar di Milano
Nel caso specifico, il Giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo lo stesso rivolto avverso la comunicazione effettuata dal Presidente dell’Ordine professionale, atto inidoneo a ledere la sfera giuridica della ricorrente.
22 NOV - Il Tar Milano, con
sentenza n. 2143/2021, ha ribadito che in relazione alla sospensione di cui al comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 76/2021, l’Ordine è investito “solo di compiti informativi, sicché la comunicazione effettuata integra una mera misura di conoscenza, priva di valore provvedimentale e, quindi, di portata lesiva per la ricorrente, poiché solo la determinazione dell’Asl esprime un accertamento compiuto dall’amministrazione quale presupposto indispensabile per la produzione dell’effetto sospensivo”.
Nel caso specifico, il Giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo lo stesso rivolto avverso la comunicazione effettuata dal Presidente dell’Ordine professionale, atto inidoneo a ledere la sfera giuridica della ricorrente.
22 novembre 2021
© RIPRODUZIONE RISERVATA