Sospensione per inosservanza obbligo vaccinale. Ulteriori chiarimenti dal Ministero Salute
In caso di sospensione per mancata vaccinazione contro il Covid, nell’annotazione dovrà essere riportata solo la condizione di sospeso, senza alcun riferimento al citato articolo 4 o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa. Questa la precisazione del Ministero della Salute.
17 NOV - Si fa seguito alla
circolare federale 13224 del 30.9.2021, relativa alla circolare interpretativa del Ministero della salute del 22 settembre u.s. riguardante i profili applicativi della sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021, per precisare quanto segue.
Con nota del 24 settembre u.s., la Federazione aveva chiesto al Dicastero di chiarire quali fossero i dati da annotare nell’albo, specificando in particolare cosa dovesse intendersi nella predetta circolare con l’espressione “riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali” e quale fosse il periodo di pubblicazione della stessa.
Inoltre, con nota del 6 ottobre, in considerazione della delicatezza della materia e di alcuni quesiti pervenuti da Ordini territoriali, la scrivente ha interessato della questione l’Autorità Garante della Protezione dei dati personali, che ha invitato la Federazione a indirizzare le proprie richieste di chiarimenti al Ministero della salute, in quanto Ente che esercita la vigilanza sugli Ordini territoriali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.
Con
nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che “nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4. Nell’annotazione dovrà essere riportata solo la condizione di sospeso, senza alcun riferimento al citato articolo 4 o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa (es. indicazione del periodo di sospensione fino al 31 dicembre).”
Inoltre, il Ministero ha precisato che il periodo di pubblicazione dell’annotazione “dovrà coincidere con la durata della sospensione”.