Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Venerdì 19 APRILE 2024
Flebinec Plus
Cronache
Farma Talk - Farmacia dei servizi
Segui ilFarmacistaOnline
Cronache
Dispositivi medici. Deducibili dall’Irpef solo quelli marcati CE. Ecco l'elenco
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di detrarre i dispositivi medici: dagli occhiali ai pannoloni. Ma solo quelli marcati CE. Per facilitarne l'identificazione il Ministero della Salute ha stilato un elenco anche se non esaustivo. Deducibili anche le spese per lo psicoterapeuta, per l’acquisto dell’auto da parte di un disabile e per l’attività sportiva dei figli minorenni.
25 MAG - Una circolare dell’Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti sulla possibilità e le modalità di detrazione di diverse spese. Confermata la possibilità di detrarre i dispositivi medici, ma solo quelli marcati CE. Deducibili anche le spese per il psicoterapeuta, per l’acquisto dell’auto da parte di un disabile e per l’attività sportiva dei figli minorenni.
L’Agenzia delle entrate ha diramato una circolare contenente per rispondere a diversi quesiti pervenuti fornendo una serie di delucidazioni su come detrarre varie tipologie di spese dalle proprie dichiarazioni Irpef.
Per la sanità vi sono diverse note interessanti. Vediamole.

Come dedurre le spese per l’acquisto di dispositivi medici: dai cerotti ai pannoloni
Per definire la nozione di dispositivi medici l’Agenzia delle entrate ha acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere l’Agenzia precisa che:
  • sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;
  • non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.




Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (vedi allegato alla circolare).
Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
  • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
  • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.




Si possono dedurre le spese per lo psicoterapeuta
Interpellato dall’Agenzia delle entrate, il Ministero della Salute ha chiarito che ritiene equiparabili, ai fini della normativa fiscale, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Disabili. Si possono detrarre le spese per l’acquisto dell’auto
Sono ammesse alle agevolazioni fiscali (detrazione dall’Irpef del 19%, Iva agevolata al 4%, esenzione dal bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà) previste per l’acquisto di veicoli le seguenti categorie di disabili:
1. disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
2. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
3. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
4. non vedenti e sordi.

Agevolazioni per lo sport degli “under 18”
L’articolo 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 ha individuato la documentazione idonea ad attestare il sostenimento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre ecc., per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, al fine di beneficiare della detrazione del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i- quinquies), del TUIR.
La spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante l’indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell’attività sportiva esercitata; d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dalla norma in commento.
Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1, del citato D.I.
25 maggio 2011
Ultimi articoli in Cronache
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001